Negli ultimi tempi sono state avanzate da vari soggetti istituzionali idee di riforma di numerosi aspetti del sistema universitario, dalla proposta della Crui per la revisione della governance al parere generale del Cun sulle linee-guida governative, mentre alcuni atenei, a cominciare da quello di Camerino, hanno modificato o stanno modificando in modo sostanziale i propri Statuti, in particolare proprio per ciò che riguarda organi e regole di gestione. Esistono inoltre da tempo sul tappeto articolati schemi di riforma, e si annunciano disegni di legge d’iniziativa parlamentare sugli stessi temi (in particolare governance e reclutamento).
Sembra utile quindi iniziare a mettere a confronto questi documenti, analizzandoli in maniera spassionata, per cercare di individuare, se ne esistono, gli elementi che li accomunano e per evidenziare anche le dissonanze più marcate.
L’importanza di una governance di sistema
Crui e Cun sottolineano innanzitutto, con linguaggi abbastanza simili, l’assoluta importanza di un’adeguata governance di sistema, riservando al Ministero i compiti di indirizzo e la definizione di strategie generali, mentre la valutazione dovrebbe essere affidata a un’agenzia realmente indipendente. In ogni caso resta imprescindibile una chiara assunzione di responsabilità da parte del Governo in merito all’attribuzione delle risorse necessarie al funzionamento del sistema universitario pubblico, oggi ampiamente sottofinanziato, e soprattutto alla garanzia del loro mantenimento per un arco di tempo adeguato alle esigenze di una realistica programmazione pluriennale.
Ricordiamo che per il livello nazionale l’Andu propone l’attivazione di un unico organo di autogoverno del sistema universitario, eletto direttamente da tutte le componenti raggruppate in poche grandi aree. Su questo tema, per motivi diversi e facilmente comprensibili, né Crui né Cun prendono posizione. Tuttavia il Cun enfatizza la necessità di valorizzare il principio costituzionale dell’autonomia anche attraverso un chiarimento dei ruoli e delle competenze delle diverse strutture di governo, di valutazione e di rappresentanza, mentre nel documento Crui la parola “autonomia” di fatto non compare, forse perché data per scontata (ma questo lascia una zona d’ombra sulle forme del raccordo tra università e sistema universitario).
Venendo alla governance dei singoli atenei, fatto salvo in primo luogo il comune richiamo alla necessità e all’urgenza di un intervento in materia in sede legislativa con una legge-quadro che stabilisca pochi ma strategici punti di riferimento nazionali in materia, un elemento comune e sottolineato con forza nei documenti Crui e Cun è l’esigenza di definire regole che, separando chiaramente le competenze ed evitando la proliferazione dei momenti decisionali relativi a uno stesso argomento, porti a più precise e trasparenti assunzioni di responsabilità, elimini sovraccarichi e sovrapposizioni funzionali e impedisca comportamenti opportunistici.
Senato accademico e Consiglio di Amministrazione
In tal senso viene accettato in linea di principio il mantenimento della distinzione tra Senato accademico e Consiglio di amministrazione, ma se ne chiede una chiara e netta separazione di funzioni. Mentre la Crui entra anche nel merito della possibile composizione di tali organi (per il Senato accademico non lontana da quella attuale), il Cun ritiene che già a questo livello si debba esplicare l’autonomia degli atenei, che potrebbero optare per scelte gestionali differenti, con una diversa ripartizione delle responsabilità e presumibilmente anche una conseguente differenza nella dimensione e nella composizione degli organi stessi.
La proposta del Cun non è, in quanto t