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La riforma dell'offerta formativa italiana ha previsto la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari (Cfu) le conoscenze, le competenze e le abilità maturate in ambito lavorativo e professionale. Il decreto n. 509 del 1999, che ha dato il via alla riforma, ha riconosciuto agli atenei la possibilità di decidere in base ai propri criteri l'entità dei Cfu riconoscibili, che sono arrivati, in alcuni casi, fino a 120 (sui 180 crediti previsti per il conseguimento della laurea di primo ciclo).
Con due successive circolari, il MIUR ha ridotto il limite massimo di Cfu riconoscibili dapprima a 60 (circolare n. 149/2006, firmata dall'allora ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi) e poi a 30 (circolare n. 160/2009 dell'attuale ministro Mariastella Gelmini). La legge n. 240 del 2010 sulla riforma dell'università, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 5 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 29 gennaio, contiene all'art. 14 una nuova riduzione dei Cfu riconoscibili: si arriverà a poter riconoscere agli studenti universitari detentori di capacità ed esperienze professionali fino ad un massimo di 12 Cfu. Nella norma in esame viene ribadito che "il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente" e che "sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente".
Sarà un successivo decreto ministeriale a fissare in modo chiaro le modalità di riconoscimento di questi crediti e i criteri generali per la valutazione dell'esperienza, in particolare per le modalità attuative rispetto al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte dopo il percorso scolastico.
Danilo Gentilozzi
(Fonti: Italia Oggi del 22 novembre, "Laurea, l'esperienza non conta più" di Antonino D'Anna; Italia Oggi del 26 gennaio 2011, "Laureare l'esperienza, ore contate" di Benedetta Pacelli)
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