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La sentenza del TAR Lombardia 2761/2011, emessa il 2 novembre 2011, con la quale l’Università degli Studi di Pavia è stata condannata al risarcimento dei contributi studenteschi versati in eccesso rispetto ai limiti previsti per legge ha attirato l’attenzione di una buona parte della stampa italiana per due motivi: 1) per la prima volta, grazie all’attività dell’Unione degli Universitari (UDU) è stato portato davanti al tribunale un caso del genere; 2) per la prima volta un’Università è stata condannata al risarcimento nei confronti dei propri studenti. Si è calcolato che, se l’appello davanti al Consiglio di Stato confermerà la sentenza di primo grado, Pavia dovrà restituire una somma pari a circa 1 milione e 700mila euro.
La norma violata è quella contenuta nell’art. 5 del DPR n. 306 del 25 luglio 1997: “la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato”, ovvero l’importo dell’assegno che viene erogato ogni anno dallo Stato al singolo ateneo sotto forma di fondo di finanziamento ordinario (Ffo). Dal 2008 tale fondo è stato progressivamente ridotto (nel 2011 si è alleggerito del 3,7% rispetto al 2010 e per il 2012 è previsto un ulteriore taglio del 5%), ma le tasse universitarie non sono diminuite: nel 2010, si è calcolato che lo studente medio ha pagato 1.125 euro di tasse, con un aumento del 38,2% rispetto al 2005. Per Pavia, il TAR Lombardia ha predisposto un duplice accertamento che ha accertato un’eccedenza pari all’1,331%.
Sulla base di dati statistici offerti dal MIUR, il quotidiano Il Sole 24 Ore del 22 novembre 2011 ha stilato una classifica di atenei passibili di aver superato la percentuale di contribuzione studentesca prevista dall’art. 5 del DPR 306/1997. Al primo posto figura Urbino (36,6%), seguita da Bergamo (36,5%) e Venezia “Ca’ Foscari” (34,1%). Nella classifica rientrano atenei importanti: 3 di Milano (Statale, Politecnico e Bicocca), 3 di Napoli (Orientale, Federico II e Parthenope), i 2 di Torino, Roma 3 e Venezia IUAV. La conseguenza è pratica: se gli studenti di Pavia sono riusciti ad ottenere una sentenza a loro favore, nulla vieterà agli studenti delle università in pericolo di fare anch’essi ricorso ai vari TAR per ottenere risarcimenti simili. La sentenza del TAR Lombardia ha creato un precedente, ma l’art. 5 non è immutabile ed è passibile di modifiche.
Poche settimane fa la Commissione europea aveva inviato al governo italiano un documento contenente 39 domande sulle politiche per superare la difficile situazione d’impasse degli ultimi mesi. Una delle domande riguardava la contribuzione studentesca e recitava così: “che cosa implica la frase «maggior spazio di manovra nello stabilire le tasse d’iscrizione»?”. A questa domanda è stata data risposta con un documento di 30 pagine, inviato direttamente a Bruxelles, nel quale si è fatto riferimento al futuro sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 240/2010 (la legge Gelmini di riforma dell’Università italiana): sistema che prevede la distribuzione dei finanziamenti non più a pioggia, ma su criteri di merito in base ad una attenta valutazione della qualità e dell’efficacia dell’insegnamento impartito in un determinato ateneo.
Danilo Gentilozzi
(novembre 2011)
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