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Università statali, non statali e consorzi universitari hanno l'obbligo di effettuare attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per i propri studenti. L'obbligo, contenuto nella Legge Biagi (Decreto Legislativo n. 276/2003) e riveduto di recente con la Legge di conversione n. 111/2011, è diventato operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011. L'obbligo riguarda anche le scuole superiori di secondo grado, statali e paritarie.
In cosa consiste l'attività d'intermediazione? Ecco come viene definita l'attività oggetto dell'ultimo decreto nell'articolo 2 della legge Biagi: - raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; - preselezione e costituzione di relativa banca dati; - promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; - effettuazione di comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione; - orientamento professionale; - progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.
Quali sono gli obblighi degli istituti coinvolti nell'attività d'intermediazione? - pubblicazione sul sito ufficiale dell'istituto dei curricula degli studenti (all'ultimo anno di corso per le scuole, dalla data d'immatricolazione per le università) fino ad almeno dodici mesi successivi all'ottenimento del titolo di studio; - interconnessione di università, scuole e consorzi con la Borsa continua nazionale del lavoro, tramite il portale ClicLavoro; - il rilascio a Regioni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali di informazioni relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
Scuole, università e consorzi universitari non hanno bisogno di autorizzazioni per svolgere questo compito e nemmeno di consensi specifici da parte degli studenti, in quanto la diffusione dei curricula rientra in una norma prevista per legge (MIUR e MLPS, Circolare congiunta n. 7572 del 4 agosto 2011).
Il Decreto del MLPS, pubblicato in G.U. il 3 dicembre, descrive in modo definitivo le modalità di interconnessione al portale ClicLavoro. Si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilasci le credenziali per l'accesso al portale, che gli istituti conferiscano al portale le informazioni utili per la messa a disposizione di capacità professionali dei propri studenti, che vengano pubblicati i curricula sui propri siti utilizzando un modulo specifico.
Inoltre, si prevede l'iscrizione di scuole, università e consorzi nell'Albo Informatico dei soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione (art. 4 Legge Biagi), con l'elenco dettagliato delle persone incaricate di svolgere tale attività all'interno del singolo istituto.
Danilo Gentilozzi (dicembre 2011)
(Fonte: Federazione lavoratori della conoscenza - FLC, 14 dicembre 2011)
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