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Decreto Legge semplificazione e sviluppo: le norme relative all’università
Politica universitaria
 


Nel Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"), pubblicato nella G.U. n. 33/2012 - Supplemento Ordinario n. 27, sono contenute disposizioni e integrazioni dedicate al mondo universitario (artt. 49, 54, 55). Alcune norme riguardano le procedure amministrative relative alle carriere studentesche e a un migliore orientamento universitario: saranno effettuate esclusivamente per via telematica le procedure di iscrizione e, a partire dall'a.a. 2013-14, anche la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e laurea; sarà istituito un "Portale unico delle università", curato dal MIUR e consultabile almeno in italiano e in inglese, che fornirà ogni dato utile per una scelta studentesca più ponderata.

Il Decreto introduce diverse modifiche alla Legge 240/2010, relative tra l'altro:

-      alla possibilità che il MIUR indichi due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non solo tra i suoi dirigenti e funzionari, ma anche tra professionisti esterni;

-      al mantenimento delle funzioni didattiche per i ricercatori universitari, compatibilmente con la programmazione definita dai competenti organi accademici, mentre non avranno più compiti di tutorato e di didattica integrativa;

-      all'utilizzo di fondi del piano straordinario associati anche per procedere a chiamate dall'estero;

-      all'estensione della possibilità di svolgere ricerca negli Atenei anche a figure non di ruolo.

 

Secondo il Decreto, inoltre:

-      le università telematiche non potranno più attingere ai contributi riservati alle università non statali legalmente riconosciute, a meno che non rientrino già in tale tipologia;

-      viene abolito lo scambio contestuale di docenti di pari qualifica tra due sedi universitarie consenzienti;

-      sono estese anche ad atenei ed enti pubblici economici le norme di condivisione del personale docente, finora contemplate solo tra 2 atenei.

L'art. 24 bis, in particolare, introduce la nuova figura dei Tecnologi a tempo determinato, che potranno essere assunti nelle facoltà con contratto di 18 mesi (prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori 3 anni, per una durata complessiva non superiore a 5 anni nella medesima università) per lavorare ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri enti pubblici e privati. I candidati, in possesso del titolo di laurea ed eventualmente di particolari qualifiche professionali relative alla tipologia delle attività previste, saranno scelti con procedure pubbliche di selezione, disciplinate dagli atenei, con obbligo di pubblicità dei bandi in italiano e in inglese sui siti delle università, del MIUR e dell'Unione Europea. Il relativo trattamento economico graverà in ogni sede sui fondi relativi ai progetti di ricerca, e i contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

 


Luigi Moscarelli

(febbraio 2012)

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