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Con l'entrata in vigore della Legge comunitaria 2010 (L. n. 217 del 15 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012), è stata modificata la disciplina della detrazione fiscale per i canoni derivanti da contratti di locazione e ospitalità stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università e collegi universitari legalmente riconosciuti (art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR).
La Legge comunitaria ha ampliato la disposizione relativa ai contratti stipulati dagli studenti per l'alloggio nel periodo di studio. Dal 1 gennaio 2012, anche gli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea possono usufruire della detrazione del 19% prevista per i canoni d'affitto. La disposizione non fa altro che includere nella lista di contratti, quelli stipulati e pagati da uno studente italiano che frequenti un'università situata in un altro paese Ue.
Nella tipologia di contratti rientrano, oltre ai contratti di locazione, anche i contratti "di ospitalità" (nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione) stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti senza fine di lucro, cooperative, collegi universitari legalmente riconosciuti.
I requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione sono:
1. università ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;
2. il Comune di residenza dello studente deve appartenere a una Provincia diversa da quella in cui è situata l'università;
3. l'immobile deve essere situato nello stesso Comune sede dell'università o in un Comune limitrofo;
4. il contratto di locazione deve essere ad uso abitativo;
5. il contratto deve essere regolarmente registrato.
Il contratto di affitto può essere intestato allo studente universitario o al genitore di cui è a carico. I documenti probatori che servono ad accedere alla detrazione fiscale sono la copia del contratto di affitto o di ospitalità e la ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.
Danilo Gentilozzi (marzo 2012)
(Fonte: Italia Oggi del 15/03/2012)
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