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Agenzia delle Entrate: chiarimenti sull’applicazione dei benefici fiscali per i lavoratori all’estero che ritornano in Italia
 


Con la circolare 14/E del 4 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi sulle modalità applicative delle agevolazioni fiscali per incentivare il rientro in patria dei lavoratori italiani all'estero.

A quasi un anno e mezzo dall'approvazione parlamentare, il provvedimento scioglie i dubbi attuativi della complessa normativa, contenuta nella Legge n. 238 del 30/12/2010 e in numerosi altri decreti, che finora ne avevano di fatto impedito l'efficacia. In particolare, le linee guida focalizzano vari aspetti chiave: identificazione dei beneficiari, requisiti, portata degli incentivi, decorrenza e decadenza. Il regime di parziale detassazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi per un periodo di cinque anni - dal 2011 al 2015 - sarà dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini. Potranno beneficiarne i cittadini dell'Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, abbiano "maturato esperienze culturali e professionali all'estero", studiando, lavorando o conseguendo una specializzazione post lauream fuori del Paese di origine e dall'Italia. L'agevolazione sarà sottoposta a decadenza nell'eventualità che il beneficiario "trasferisca nuovamente la propria residenza o domicilio all'estero prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione".

La circolare evidenzia che il termine "assunzione" assorbe sia le attività di lavoro dipendente che quelle che per il Fisco producono "redditi assimilati", fattispecie quest'ultima in cui rientrano anche le somme ricevute a titolo di borse di studio. Non vengono posti limiti anche in ordine all'oggetto della mansione lavorativa svolta nel nostro Paese, che non pregiudica il godimento del beneficio, anche se non attinente all'attività di studio o di lavoro compiuta all'estero. ? essenziale invece che le effettive attività oltre i confini possano essere validamente dimostrate dalla documentazione rilasciata o vidimata dall'autorità consolare ovvero da idonea documentazione in italiano o in inglese quali ad esempio permessi di soggiorno, visti d'ingresso e di uscita dal Paese estero, contratti di locazione di immobili e di utenze, certificazioni di frequenza del corso di studi.

Nell'ottica di incoraggiare anche l'acquisizione altrove di qualificate risorse umane, viene chiarito inoltre che "i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato, sono imponibili ai fini delle imposte dirette per il 10% e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)".

 

Luigi Moscarelli
(9 maggio 2012)

 

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