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Miglioramento dei risultati, innovazione delle metodologie didattiche, premi per merito alla docenza, autonomia responsabile: questi i capisaldi delle Linee di indirizzo della programmazione delle Università (2016-2018), emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il Dm. 635/2016. Il decreto mira ad incentivare la sostenibilità finanziaria e funzionale degli atenei, in ossequio al processo di razionalizzazione incentivato dall'introduzione delle procedure di accreditamento Ava (Dm. 47/2013).
In base al provvedimento, gli atenei sono chiamati a perseguire i quattro macro-obiettivi sulla base di precisi Indicatori (contenuti negli allegati al decreto), che saranno utilizzati in sede di ripartizione delle risorse. Tali obiettivi vanno nella direzione di una effettiva sostenibilità degli atenei, finanziaria e formativa, in una fase caratterizzata dalla riduzione dei fondi statali, dal blocco del turnover, dalla contrazione delle immatricolazioni.
- Obiettivo A, "Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione 2013-2015": le azioni promosse dagli atenei riguardano sia gli interventi di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita, sia il potenziamento dei corsi di studio internazionali.
- Obiettivo B, "Modernizzazione degli ambienti di studio e di ricerca": il decreto contempla la disponibilità di attrezzature per la didattica e la ricerca, la ristrutturazione e messa in sicurezza di aule e laboratori, il rafforzamento delle "competenze trasversali" degli studenti.
- Obiettivo C, "Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti": il decreto incentiva l'erogazione di contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo a, il sostegno alla mobilità di professori e ricercatori, l'integrazione del fondo per la premialità dei docenti. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti finanziati a ciascun ateneo saranno monitorati annualmente e valutati al termine del triennio.
- Obiettivo D, "Autonomia responsabile degli atenei": destinazione del 20% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario. Tale quota è destinata agli atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti (tra quelli indicati nell'allegato 2) e relativi alla qualità dell'ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualità della didattica (gruppo 2) e alle strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).
Altro passaggio rilevante riguarda l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (Articolo 6). Fatto salvo il divieto di istituire nuove università statali e non statali (se non a seguito di fusione), per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 gli atenei potranno estendere gli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti ad ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dai decreti sulle nuove classi di laurea del 16 marzo 2007. Ciò è consentito nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione del Miur e sentito il Cun.
In riferimento all'accreditamento iniziale e all'istituzione dei corsi di studio, gli atenei potranno attivare quattro modalità di corsi: convenzionali (in presenza), con modalità mista (non più di due terzi in modalità telematica), prevalentemente o integralmente a distanza. Gli indicatori per l'accreditamento dei corsi (adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture) saranno "opportunamente differenziati in relazione alle specificità delle modalità di erogazione della didattica".
Andrea Lombardinilo (16 settembre 2016)
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